(Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007, aggiornato al 12 ottobre 2009 - Fonte www.enea.it)
Requisiti “essenziali” che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni:
• deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
• deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento;
• in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”.
Requisiti tecnici specifici dell’intervento:
• l’intervento deve configurarsi come sostituzione dell’impianto termico già esistente (e non come integrazione allo stesso, né come nuova istallazione);
• deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati in tabella all’Allegato A del DM 11.03.08 (per lavori eseguiti nel 2008);
• deve assicurare i requisiti:
a) un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) il rispetto dei limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n°152 (consultabile sul sito) e successive modifiche ed integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se
presenti;
c) l’utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La rispondenza ai requisiti di cui sopra deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato.
Altre opere agevolabili assicurate le condizioni su esposte:
• smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con una caldaia a biomassa. Inoltre, nel caso particolare di interventi di allacciamento a reti di teleriscaldamento a
biomassa, premesso che la normativa di riferimento non ne fa specifica menzione e che non sono stati ancora chiariti i dubbi sollevati, secondo la nostra specifica interpretazione, si ritiene che, nel rispetto dei requisiti tecnici indispensabili (di cui sopra), si possano considerare detraibili anche le spese relative alle seguenti opere:
• costi di allacciamento;
• scambiatori.
Documentazione necessaria:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
• l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale si dichiara che l’intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori indicati in tabella all’Allegato A del
D.M. 11 marzo 2008 (per lavori realizzati nel 2008) e i requisiti tecnici suddetti. N.B. In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 agosto 2009), l’asseverazione può essere:
• sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
• esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
• fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce “manodopera” da quella delle opere;
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: (esclusivamente attraverso il sito: http://finanziaria2009.acs.enea.it.), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere:
• Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, se necessario, deve essere conservato a cura del cliente);
• Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche essere redatto dal singolo utente
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
• Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
Note utili alla trasmissione della documentazione all’enea
Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono in:
• registrazione dell’utente (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste). In questa fase, occorre compilare il modulo di registrazione con i propri dati e fornire indirizzo e-mail e password necessari alla fase successiva;
• autenticazione (inserendo indirizzo e-mail e password precedentemente forniti);
• identificazione dell’attività di riqualificazione energetica svolta, dalla quale discendono in automatico gli allegati che è necessario compilare.
Gli originali dei documenti invece devono essere firmati (e eventualmente timbrati dal tecnico e controfirmati dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.
Sul sito dell'Enea, alla pagina http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnologie.htm è possibile consultare il Vademecum, con tutti gli approfondimenti necessari.
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